Art. 3.
(Esposizione del Crocifisso).

      1. In tutte le aule delle scuole di ogni ordine e grado e in tutte le università e accademie del sistema pubblico integrato di istruzione, negli uffici della pubblica amministrazione considerata in ogni sua branca e degli enti locali territoriali, in tutte le aule nelle quali sono convocati i consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e delle comunità montane, in tutti i seggi elettorali, in tutti gli stabilimenti di detenzione e pena, negli uffici giudiziari e nei reparti delle aziende sanitarie e ospedaliere, in tutte le

 

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stazioni e le autostazioni, i porti e gli aeroporti, in tutte le sedi diplomatiche e consolari italiane e in tutti gli uffici pubblici italiani all'estero, è fatto obbligo di esporre in luogo elevato e ben visibile a tutti l'immagine del Crocifisso.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le rispettive amministrazioni sono tenute a emanare la disciplina di attuazione della disposizione di cui al comma 1.
      3. Gli organi costituzionali danno attuazione alle disposizioni della presente legge ai sensi dei rispettivi regolamenti.